Art. 3.
(Organizzazione territoriale).

      1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

 

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